Frequently Asked Questions

Le risposte alle vostre domande più frequenti

Tempo di lettura: 7 min

E' legale coltivare la canapa?

La canapa può essere coltivata liberamente nel rispetto della legge in materia di limiti e specie coltivabili. I riferimenti normativi a questo link.

Dove trovo i semi?

I semi di qualsiasi tipologia anche non coltivabile sono in libero commercio.

I semi per la coltivazione della canapa a scopo industriale possono essere acquistati sul mercato e ovviamente anche dai nostri soci; contattaci pure!!

Le varietà di canapa coltivabili in base all’art.29 della legge n° 79/2014, (aggiornamento della 309/90) sono tutte quelle comprese negli elenchi nazionali delle varietà ammesse dell’Unione Europe o dell’OECD.

http://www.oecd.org/tad/code/oecd-list-of-varieties-eligible-for-certification.htm

In questo sito c’è l’elenco completo dei costitutori delle diverse varietà (IT-704).

Anche nei registri nazionali sono elencati i mantenitori o costitutori delle varietà e da qui dovrebbe essere possibile risalire alle ditte che moltiplicano o che commercializzano i semi di canapa.

Per le varietà italiane, incluse nel Registro Nazionale delle Varietà Vegetali, l’unico costitutore al momento è il CREA-CIN (IT-15), vigilato dal MiPAAF.  Da quest’anno altri soggetti probabilmente aggiungeranno altre varietà di provenienza estera al Registro Italiano.  http://www.sementi.it/documenti/registri/ITA-agrarie/Agrarie-15(7.4.2015).pdf

C'è un minimo ordine per acquistare i semi?

I nostri semi certificati sono acquistabili in qualunque packaging disponibile da 20g(1000 semi circa)  a 25kg. Tutti i packaging sono provvisti di cartellino originale che certifica il contenuto. In Europa non c'è un minimo d'ordine , invece per gli stati Extra UE l'ordine minimo è di 100kg.

Come si coltiva la canapa?

La canapa è una coltura che non richiede tanti sforzi, ma necessita di una buona preparazione del letto di semina, di una concimazione specifica e di un approvvigionamento idrico sufficiente al suo sviluppo.

Se sei alle prime armi, non sai da dove partire e hai bisogno di supporto per le tue scelte, ti consigliamo di frequentare il nostro corso di formazione base sulla coltivazione della canapa in Italia. Info a questo link

C'e una superficie minima per la coltivazione?

No, non vi è una superficie minima per la coltivazione legale, l'agricoltore può seminare anche una particella da 500metriquadri.

E' possibile coltivare canapa per uso ornamentale?

Si, l'importante è acquistare semi certificati anche in piccole confezioni (100g).

E' possibile coltivare canapa indoor?

Si, è possibile, a condizione che il sito produttivo abbia destinazione d'uso per produzione agricola. Se hai bisogno di consulenza visita il seguente link.

Che differenza c’è tra seme monoico e dioico?

Le varietà monoiche presentano l’organo maschile e femminile sulla stessa pianta e sono dedicate alla produzione di seme a scopo alimentare.  Le varietà dioiche, invece, presentano esemplari maschili distinti morfologicamente da quelli femminili. In campo avremo il 50% di maschi e il 50% di femmine, indicativamente. 

Esistono semi femminilizzati?

Al momento l'unica varietà femminilizzata certifica è la Perugina CBG.

Acquistare piantine o talee è legale?

La normativa sulla coltivazione della canapa industriale in Italia è chiara: l’agricoltore o l’azienda munita di partita iva agricola deve necessariamente acquistare il seme certificato. Le piantine o talee possono avere solo una destinazione d’uso ornamentale, non produttivo. Sono acquistate perlopiù da privati.

Ci sono malattie e parassiti?

Insetti terricoli, orobanche e funghi possono compromettere il successo della coltivazione della canapa. Per comprendere come prevenire, ti consigliamo di partecipare al nostro corso di coltivazione base, info a questo link

Quanto mi costa coltivare un ettaro di canapa?

Il costo d’investimento dipende da diversi fattori, in primis, la destinazione d’uso della coltivazione. Per la produzione di seme e fibra si aggira intorno ai 700€ /ha, mentre per la produzione di infiorescenze può raggiungere i 5000€/ha, tenendo conto degli alti costi di manodopera e trattamento del prodotto finale.

Che guadagno potenziale mi porta un ettaro di canapa?

I ricavi dipendono dalla destinazione d’uso: produzione di seme e fibra possono dare un ricavo tra i 1000€ e 2000€/ha, la produzione di infiorescenze potrebbe dare un ricavo tra i 5000€ e i 20000€. *I dati sono indicativi poiché la coltivazione è influenzata da vari fattori.

Quanti grammi di infiorescenza secca può produrre una pianta di canapa?

Dipende da diversi fattori ma indicativamente può produrre fino a 1 Kg di infiorescenza secca con tecniche di coltivazione avanzate e condizioni di crescita favorevoli.

E’ possibile dividere il pacco di seme acquistato?

Possibile in caso di presenza di un’associazione temporanea d’impresa (ATI) o nel caso di aziende collegate fra loro tramite una rete d’impresa, nella quale l'azienda capofila si occupa dell’acquisto del seme e della divisione del sacco. Consultare il proprio commercialista per rispettare la normativa di riferimento.

Bisogna essere per forza un azienda per poter acquistare le sementi? 

Ricordiamo che per poter vendere il prodotto della coltivazione, è necessario acquistare il seme con partita iva agricola. Con l'acquisto da privato, fornendo nome, cognome, residenza e codice fiscale è possibile effettuare solamente coltivazioni sperimentali ad uso privato (senza la possibilità di vendita del prodotto)

Posso utilizzare i semi da me prodotti per la semina successiva?

Non è previsto dalla legge, in quanto ogni agricoltore deve acquistare ogni anno i semi certificati dall’ ENSE.

Quanti semi ci sono i in 1 kg???

In un pacco da kg di semi sono presenti 50000, considerato che 1000 semi di canapa pesano tra i 18g e 24g.

Chi può ritirami il prodotto?

In Italia ci sono diversi acquirenti del prodotto ( semi, fibra ed infiorescenze).

Noi di Canapuglia non facciamo ritiro di prodotti per chi è alla prima esperienza di coltivazione, ma siamo aperti ad ogni tipo di collaborazione.

Ho diritto alla PAC?

Se inserita nella PAC, la coltivazione della canapa, dà diritto ad un premio che va dai 300€ ai 450€/ha in base al territorio in cui ricade la coltivazione. Per maggiori info consulta il PSR della tua regione (piano di sviluppo rurale)

 Problemi con le forze dell'ordine, come devo fare?

Se segui le nostre indicazioni, non avrai mai problemi con le forze dell’ordine le quali possono controllare la tua documentazione ( fattura d’acquisto del seme ), il certificato riportato sul sacco dei semi e il tenore di THC della tua coltivazione prelevando n. 50 parti fiorite ( cime apicali ) dal tuo campo.

E’ possibile diventare vostri collaboratori e/o distributori? E in che modo?

Siamo aperti ad ogni tipo di proposta, contattaci qui

Quali finalità sono previste dalla legge per la coltivazione?

La legge 242 individua cinque punti relativi alle finalità della coltivazione della canapa in Italia. In particolare, il sostegno e la promozione riguardano in primis la coltivazione e la trasformazione della canapa. Inoltre l’Italia sostiene l’impiego e il consumo di semilavorati, specie locali, e lo sviluppo di filiere territoriali per rendere gli investimenti sostenibili. In più sono stimolate la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi e la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Seguendo questi requisiti, dalla canapa è poi possibile ottenere fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali, dal cibo alla cosmesi fino all’energia. Ma si ricava anche materiale destinato alla pratica del sovescio (per aumentare la fertilità dei terreni), semilavorati per bioingegneria, bioedilizia, fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati. Inoltre si possono realizzare coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca o destinate al florovivaismo.

Che regole devo rispettare se voglio coltivare canapa?
La coltivazione della canapa in Italia è legale. La legge 242 del 2016, che contiene le Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, è il punto di riferimento normativo perché raccoglie i requisiti da rispettare per non incorrere in violazioni.

Nel momento in cui si decidesse di lanciarsi nel business della canapa, è innanzitutto necessario scegliere sementi incluse nella Direttiva 2002/53 dell’Unione europea, che offre il Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. Il coltivatore dovrà sempre attenersi a quel registro di 52 varietà, anche nelle fasi successive alla prima semina. Come spiega l’articolo 7 della legge 242, non si possono utilizzare sementi auto-prodotte da quelle certificate e acquistate l’anno precedente, quelle cioè che hanno dato frutto al primo ciclo di coltivazioni. Una volta scelte le sementi, il coltivatore può iniziare il lavoro nel campo, senza dover procedere ad alcun tipo di comunicazione alle autorità competenti – a differenza di quanto era previsto fino a qualche anno fa.

Una regola molto importante è relativa alla conservazione dei cartellini della semente acquistata. Devono essere conservati almeno per un anno. È anche obbligatorio tenere da parte le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa. Questa documentazione serve in caso di controllo da parte del comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri.

Un altro aspetto fondamentale da prendere in considerazione, e strettamente legato alla scelta delle varietà, è quello del contenuto del tetraidrocannabinolo (THC), uno dei principi attivi della canapa. Il limite previsto dalla legge è lo 0,2%, ma all’articolo 4, comma 5 della legge 242 si sottolinea che qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di Thc della coltivazione risulti superiore allo 0,2 % ed entro il limite dello 0,6%, l’agricoltore è in regola, purché abbia rispettato anche le altre prescrizioni di legge, vale a dire l’uso di semi certificati. La legge crea dunque una deroga precisa, in base alla quale lo sforamento del limite principale non provoca una violazione effettiva.

Ci sono dei bonus fiscali per i coltivatori di canapa?
L’articolo 6 della legge 242 fissa degli incentivi per un valore massimo di 700mila euro annui, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa. Chi avvia un’azienda agricola nel 2018 ha diritto anche a un periodo di tre anni di esenzione dai contributi, che scendono poi al 65% e al 50% negli anni successivi. È poi opportuno tenere d’occhio la situazione all’interno della regione o del comune di attività, dove di volta in volta vengono approvate leggi per la promozione della canapicoltura che, tra le altre cose, prevedono incentivi fiscali. L’anno scorso a Roma, ad esempio, sono stati stanziati nel bilancio 100mila euro per la parte corrente e 200mila in conto capitale per ciascun anno del periodo 2017-2018.

Al di là di questi incentivi fiscali, le peculiarità della canapa fanno sì che le aziende che nascono nel settore abbiano la possibilità di iscriversi al registro delle startup innovative, con tutti i benefici che ne conseguono in termini di finanziamenti, premi, incentivi”, spiega Giacomo Bulleri, esperto nella giurisprudenza sulla canapa in Italia. “La canapa presenta infatti un carattere di innovazione che sotto molti aspetti la contraddistingue da altri tipi di coltura”. Un esempio in questo senso viene dalla Equilibrium, startup lecchese operante nella bioedilizia di calce e canapa, che ha di recente vinto il premio nazionale Giovani innovatori d’impresa (38mila euro).

Che obblighi ho se commercializzo e vendo prodotti a base di canapa?

La legge 242 del 2016 stabilisce una serie di regole e obblighi per chi volesse lanciarsi nel business della canapa industriale. Si tratta però di una legge quadro, che copre i primi step di attività e che va armonizzata con i regolamenti di settore, in base alla finalità della propria coltivazione.

Nel momento in cui si sceglie di fare il passo della commercializzazione, bisogna fare riferimento a tutti quegli accorgimenti a livello societario e amministrativo, ad esempio relativi all’etichettatura o alla disponibilità di locali idonei, che consentono di svolgere l’attività in quello specifico settore, sia esso nell’ambito del florovivaismo, della bioedilizia, della cosmesi, dell’alimentare”, spiega Bulleri. E aggiunge: “Ognuno di questi settori ha una specifica normativa che deve essere rispettata. La 242 è una legge quadro, che va poi armonizzata con le normative di settore, questo vale per la canapa come per qualunque altro prodotto”.

Per quanto riguarda la tracciabilità nel processo di compravendita tra produttore e distributore, il miglior modo per tutelarsi è quello di trasferire la merce dopo averla confezionata. “Il distributore ha un suo brand, le sue buste e tutto il packaging. A quel punto prende il suo materiale e va dal coltivatore per impacchettare il prodotto sul luogo, attraverso delle etichette che devono essere conformi al codice del commercio del 2005”, spiega Zaina. “Esse recheranno le indicazioni su produttore, distributore, anno di produzione e destinazione d’uso e questo renderà più facile la tracciabilità del prodotto in caso di controllo delle forze dell’ordine durante le fasi di trasporto”.

Quali sono i rischi più comuni e le pene previste in caso di violazioni?
Tra le principali novità, la legge 242 cancella l’obbligo di comunicare quando si inizia a coltivare.

La preventiva comunicazione di inizio attività si faceva alla stazione dei carabinieri o al comando della guardia di finanza territoriale”, spiega Nicomede Di Michele, avvocato e presidente dell’associazione Fracta sativa Unicanapa. “Adesso non è più un obbligo dare questa informazione, ma noi consigliamo di continuare a farla. Se la polizia o la guardia di finanza si imbattono in un campo di canapa, spesso non hanno la competenza e l’esperienza per capire se si è davanti a una coltivazione legale o meno. Dare una comunicazione preventiva dà l’idea di non volersi nascondere, e anche se la legge non prescrive questo passaggio, noi suggeriamo di farlo per motivi di opportunità”.

Rischi più concreti sono invece quelli relativi alla scelta delle sementi e al rispetto del limite massimo di Thc nella pianta. Nel primo caso, l’utilizzo di sementi auto-prodotte o comunque non incluse nel registro europeo comporta una violazione penale, nel caso si sforino in contemporanea i limiti di Thc. La legge italiana presenta però delle falle sotto questo punto di vista. “Chi coltiva semi non certificati si mette in una sorta di terra di nessuno perché fino allo 0,5% di Thc non c’è reato, avendo la Cassazione ormai stabilito da oltre trent’anni che la soglia drogante è fissata allo 0,5%”, spiega Zaina, “Se una condotta non è prevista dalla legge ma non è neanche esclusa o vietata, essa è tollerata, perché per assumere valore di illiceità deve essere prevista una sanzione. Su questo il contesto legislativo pone un paradosso”.

In caso di utilizzo di una semente registrata, le problematiche nascono nel momento in cui la varietà di canapa coltivata avesse un tenore di Thc superiore allo 0,6%. Come sottolinea la legge 242 all’articolo 4, comma 7, “il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall’autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di Thc nella coltivazione è superiore allo 0,6 %. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità’ dell’agricoltore”.

Il superamento del limite avrebbe dunque riflessi sulla produzione, ma non ci sarebbe uno sconfinamento della questione in ambito penale. Lo stesso discorso vale per i prodotti già in commercio. “Quando lo sconfinamento del limite del Thc riguarda prodotti già in commercio, si deve ordinare il sequestro e la distruzione del materiale, senza che vi sia però alcuna responsabilità penale del distributore, del commerciante e del compratore”, spiega Zaina.

Ci sono poi altri rischi correlati al business della canapa industriale, comuni però a qualsiasi altro tipo di attività produttiva. “Tra i rischi più comuni in cui incappano i coltivatori di canapa industriale ci sono quelli dovuti alla scarsa informazione preventiva su tutte le regole e i requisiti da rispettare nel corso dell’attività”, spiega Bulleri. “Si tratta perlopiù di questioni amministrative come la presenza di locali non a norma, o etichettatura non conforme agli standard, o oggetto sociale non idoneo. Questioni che non appartengono esclusivamente al mondo della canapa, ma che riguardano qualunque tipo di attività si voglia intraprendere”.

Limiti di THC

E’ invece necessario chiedere il permesso nel caso in cui la coltivazione di canapa sia ad alto contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo (THC), per gli usi consentiti dalla legge.

In particolare, il limite di THC imposto per l’esercizio della libera coltivazione oggi è pari allo 0,2% della canapa greggia, con una soglia di tolleranza dello 0,6%. Al superamento di queste soglie l’autorità giudiziaria potrà disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa.

Autorizzazione

Entrando nel dettaglio viene chiarito che per coltivare la Cannabis Sativa non è necessaria alcuna autorizzazione particolare e, allo stesso modo, non è necessario acquisire alcuna autorizzazione preventiva in caso di vendita delle piante a scopo ornamentale.

Le varietà di canapa che la legge n. 242 del 2016 consente di coltivare sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Infiorescenze

Importante il chiarimento del Ministero in merito alle infiorescenze della canapa, di cui non si parla espressamente nella Legge n. 242/2016: esse rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo se derivanti dalle coltivazioni ammesse dalla legge e non contiene sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti. E’ inoltre consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato e non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.

Il vivaista dovrà conservare il cartellino che certifica il seme di provenienza e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di produzione.

SEME BIOLOGICO CERTIFICATO

Data la mancanza di un seme di canapa certificato biologico, le aziende che desiderano operare in Bio devono specificarlo anticipatamente in modo da ricevere la dichiarazione che assicura che il seme fornito sia certificato come non trattato. Con questo, l’agricoltore intenzionato a coltivare in biologico potrà chiedere la deroga all'ente certificatore con cui è convenzionato.

CONDIZIONI PER LA LICEITÀ DELLA COLTIVAZIONE 

Secondo la nuova Legge Italiana entrata in vigore il 14 gennaio 2017

- Le varietà di canapa (Cannabis sativa L.) coltivabili devono essere iscritte al Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002).

- Il coltivatore ha l’obbligo di conservare i cartellini e le fatture della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi (articolo 3 del DDL S. 2144 del 22 novembre 2016). Si consiglia di effettuare l’autodenuncia presso le Forze dell’Ordine più vicine per evitare spiacevoli equivoci.

- Le varietà di canapa coltivabili devono contenere un valore massimo dello 0,2% di THC. Nel caso in cui i valori superassero lo 0,2%, nei limiti dello 0,6%, si escludono responsabilità dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni.

- Qualora l’esito di un controllo, effettuato in una coltivazione impiantata nel rispetto di queste disposizioni, riscontrasse che il limite dello 0,6% fosse superato, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni però le autorità giudiziarie posso intervenire con il sequestro o la distruzione delle coltivazioni.

- Il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio sulle coltivazioni di canapa per determinare la quantità di THC ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale (decreto-legge del 24 giugno 2014 n 91, convertito con modificazioni dalla legge del 11 agosto 2014 n. 116)

- Qualora vengano effettuati dei controlli da parte del Corpo Forestale dello Stato, il campionamento con prelievo della coltura deve essere effettuato in presenza del coltivatore, a cui deve essere rilasciato un campione in contraddittorio per eventuali controverifiche.